Statuto
PRINCIPALI ATTI DELL'ASSOCIAZIONE:
​- Statuto -
- Atto Costitutivo -
- Modifiche allo Statuto del 2017 -
- Modifiche allo Statuto del 2023 -
STATUTO CONSOLIDATO IN VIGORE
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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “DIFESA CONSUMATORI e CONTRIBUENTI”
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COSTITUZIONE, SCOPI, RISORSE E SEDI
Art. 1 - Costituzione
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E' costituita l'associazione nazionale denominata " DIFESA CONSUMATORI e CONTRIBUENTI
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regolata dal presente Statuto, dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonchè dagli art. 2 e 18 della Carta Costituzionale. L’Associazione ha sede in Via Armando Diaz, n.ro 140 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA). La sede potrà essere successivamente trasferita previa delibera del Consiglio Direttivo.
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Art. 2 - Scopi
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L'associazione ha lo scopo di promuovere e difendere gli interessi dei consumatori, dei contribuenti, degli utenti di beni e servizi e dei risparmiatori, assumendo ogni iniziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività.
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L'associazione, per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino, si batte per il diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento dei danni, per il diritto ad essere informati ed educati, per il diritto ad essere rappresentati ed ascoltati, per il diritto ad un ambiente sano, in quanto diritti fondamentali dei consumatori e dei contribuenti, organizzandosi anche per fornire agli stessi le più piene consulenze, consigli ed informazioni al fine di tutelare i loro diritto privati e pubblici di consumatori e contribuenti, in ogni loro aspetto. La difesa dei consumatori e contribuenti assume quindi il suo scopo principale della vita associativa ed organizzativa.
L'associazione non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico.
L'associazione contribuisce alla costruzione e allo sviluppo di un movimento di consumatori e contribuenti forte, autonomo ed indipendente a livello nazionale, europeo ed extra europeo. L'associazione partecipa inoltre alle organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi e finalità analoghi ai propri.
L'associazione persegue i suoi scopi, a livello internazionale, nazionale e locale, attraverso attività di rappresentanza degli interessi generali e diffusi dei consumatori in tutte le sedi opportune, attività di informazione collettiva per mezzo di pubblicazioni, periodiche o non periodiche, rivolte ai consumatori, attività di informazione e assistenza individuale ai consumatori.
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In ogni caso associati, amministratori e rappresentanti debbano rispettare requisiti di onorabilità, competenza, correttezza e trasparenza previsti dalla missione sociale dell'associazione anche ai sensi delle normative vigenti che regolano le attività associazionistiche.
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Art. 3 - Risorse
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L'associazione non ha scopo di lucro. Pertanto, le entrate dell'associazione sono interamente devolute al perseguimento degli scopi statutari e non è ammessa alcuna forma di distribuzione di utile ai soci. Gli introiti vanno ripartiti nelle spese proprie delle conseguenti attività dell’associazione.
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Fanno parte delle entrate dell’associazione:
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- le quote associative versate dai soci;
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- le sovvenzioni e gli aiuti finanziari che non pregiudichino l'autonomia e l'indipendenza dell'associazione.
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L'associazione gode della piena capacità di agire e pertanto può acquistare, disporre, possedere, ricevere e amministrare tutti i tipi di beni, conformemente alla legge, utili per il perseguimento degli scopi statutari, sia in Italia che all'estero, in particolare essendo rappresentata dal proprio Presidente nominato che è voce e parte dispositiva dell’associazione. Le attività di pubblicazione di riviste periodiche e di altri strumenti informativi e di realizzazione di servizi per i consumatori, per i contribuenti e gli associati, utili al perseguimento degli scopi statutari, possono essere organizzate dall'associazione in collaborazione, anche in forma societaria, con altri soggetti aventi natura e scopi analoghi ai propri, o nelle altre forme consentite dalla legge.
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L'associazione prevede la piena trasparenza amministrativa e contabile con la precisazione delle modalità di pubblicazione annuale del bilancio sul sito internet ufficiale dell'associazione ed altri domini ufficiali collegati. Viene anche prevista la revisione del bilancio ad opera di soggetti terzi ai fini di consentire la trasparenza amministrativa e contabile dell'associazione.
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Art. 4 - Sedi
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L'associazione ha la sede nazionale all’indirizzo menzionato di Via Armando Diaz, n.ro 140 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA).
Allo scopo di creare un movimento consumerista radicato e diffuso su tutto il territorio nazionale, l'associazione promuove tra i suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello regionale, anche attraverso l'apertura di sedi.
II rappresentante regionale è nominato dal Comitato di Direzione, ai sensi dell'art. 10.
AI rappresentante regionale sono affidati i rapporti con gli enti ed istituzioni locali, sia pubblici che privati, nonchè le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Comitato di Direzione, cui il rappresentante risponde delle attività svolte.
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rappresentante regionale può, su delega specifica del Direttore e del Tesoriere, richiedere e/o gestire finanziamenti relativi alle attività svolte a livello locale.
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Per il Trentino Alto Adige i rappresentanti provinciali equivalgono a tutti gli effetti a quelli regionali.
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SOCI
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Art. 5 - Soci
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Sono soci dell'associazione i consumatori, i contribuenti e gli utenti, persone fisiche, che lo richiedano ed adempiano agli obblighi previsti dal presente Statuto. Sono diritti del socio:
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partecipare alla vita dell'associazione direttamente o per mezzo di rappresentanti, liberamente eletti;
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accedere, alle condizioni stabilite dal presente Statuto, alle cariche di rappresentanza e direzione previsti;
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utilizzare tutti i servizi e le prestazioni fornite dall'associazione ai propri associati;
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ricevere le pubblicazioni dell'associazione, in quanto abbonati alle stesse.
Sono obblighi del socio:
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versare la quota associativa nella misura e nella forma stabilita dal Comitato di Direzione, il quale potrà prevedere che essa sia versata congiuntamente all'abbonamento alle pubblicazioni periodiche dell'associazione o alla fornitura di altri servizi offerti agli associati;
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partecipare, nella misura delle sue possibilità, alle attività dell'associazione;
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osservare le delibere validamente assunte in applicazione del presente Statuto dal Consiglio e dal
Comitato di Direzione dell'associazione.
La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità e per esclusione; quest'ultima può avvenire in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto o di comportamento contrario agli interessi o agli scopi dell'associazione, su decisione del Consiglio.
La perdita della qualità di socio, comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.
Le persone giuridiche non assumono la qualità di socio, ma possono accedere ai servizi di carattere generale forniti dall'associazione e/o ricevere le pubblicazioni dell'associazione in qualità di abbonati.
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ORGANI
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Art. 6 – Consiglio o Consiglio Direttivo
II Consiglio o Consiglio Direttivo, in quanto espressione della volontà dell'assemblea dei soci, è il massimo organo di rappresentanza e controllo dell'associazione.
II Consiglio è composto da un minimo di 4 ed un massimo di 6 membri, eletti liberamente dall'assemblea formata da tutti i soci, secondo il procedimento elettorale stabilito dall'art. 9.1 del presente Statuto e con le modalità previste da un apposito regolamento approvato dall'associazione.
Il Consiglio dura in carica 4 anni. Qualora nel corso del mandato i membri del Consiglio si riducano, per qualunque ragione, ad un numero inferiore a 3, il Presidente, o in sua mancanza il Vice Presidente deve convocare entro sei mesi l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio, ai sensi dell'art. 9.1.
Compete al Consiglio:
a) la nomina, tra i suoi membri, del tesoriere considerato come in fase elettorale vengono già indicate le figure del Presidente, del Vice Presidente nonché, eventualmente, di altri due componenti del Comitato di Direzione e del Presidente Onorario, scelto tra persone, anche esterne al Consiglio, che abbiano dato un particolare contributo all'associazione;
b) la proposta di ogni ordine del giorno per l'assemblea dei soci;
c) l'approvazione delle relazioni politico-programmatiche e di indirizzo generale presentate dal Presidente e dei rapporti periodici di attività dell'associazione presentati e/o proposti dal Vice-Presidente;
d) disporre la redazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo, da presentarsi all'assemblea dei soci;
e) l'esclusione dei soci, nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto;
f) la riforma dello Statuto nei termini previsti dall'art. 11.
Il Consiglio si riunisce all'inizio del suo mandato, su convocazione del Presidente per procedere alle nomine di cui ai punti a) del comma precedente.
Le successive riunioni sono convocate per iscritto o a mezzo di invito telematico dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni. La convocazione deve indicare luogo, data e ordine del giorno della riunione.
Il Consiglio inoltre deve essere convocato qualora ne facciano richiesta scritta almeno 3 membri.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per le delibere di cui ai punti c) e d).
II Consiglio è validamente costituito con la presenza personale, al momento dell'apertura della riunione, di almeno 3 membri. Ciascun membro presente può avere la delega di un solo assente.
Le delibere sono validamente assunte a maggioranza semplice. Le votazioni del Consiglio si svolgono con voto palese.
In caso di urgenza, escluse in ogni caso le delibere di cui ai punti a), b), d), ed f), il Consiglio può validamente decidere, su richiesta del Presidente, anche a mezzo posta, fax o altro idoneo mezzo di comunicazione. In tal caso la delibera è validamente assunta con la maggioranza dei membri del Consiglio. La delibera così assunta deve essere redatta per iscritto dal Presidente e sottoscritta, oltre che da lui, anche da altri due componenti del Consiglio. Essa deve essere immediatamente inviata a tutti i membri del Consiglio.
Le cariche sociali nominate dal Consiglio possono essere revocate con il voto favorevole di almeno 4 membri.
Le decisioni del Consiglio sono comunicate ai soci, per mezzo delle pubblicazioni dell’associazione, preferibilmente a mezzo del sito internet dell'associazione, o con altro mezzo analogo.
In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio delle delibere di cui ai punti c)
e d) il Presidente deve sottoporle all'assemblea dei soci, che decide a maggioranza dei voti validamente espressi, secondo il procedimento di voto di cui all'art. 9.2.
In tal caso l'approvazione da parte dell'assemblea sostituisce la delibera del Consiglio.
In ogni caso, il Presidente ed il Vice-Presidente devono garantire la continuità dell'attività dell'associazione, l'ordinaria amministrazione e l'adempimento degli impegni dell'associazione verso terzi.
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Art. 7 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, che rappresenta di fronte a terzi e in sede legale.
Al Presidente spetta promuovere l’indirizzo politico-programmatico dell’associazione approvato dal Consiglio Direttivo, per il perseguimento degli scopi statutari.
II Presidente convoca l'Assemblea dei soci, il Consiglio e il Comitato di Direzione, ove nominato, fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni di questi due ultimi organismi, vigila sul rispetto dello Statuto, delle delibere del Consiglio e del Comitato di Direzione, sottoscrive i verbali del Consiglio e del Comitato di Direzione e svolge le altre attribuzioni affidategli dal Consiglio o dal Comitato di Direzione. II Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.
Le cariche di Presidente e Vice Presidente, insieme a quelle del Consiglio, durano 4 anni. Qualora nel corso del mandato essi cessino, per qualunque ragione, di esercitare la loro funzione, i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo residuo.
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Art. 8 – Direttore e Tesoriere
Il Direttore, ove nominato, è una figura facoltativa dell'associazione ed esegue le decisioni del Comitato di Direzione attinenti alla realizzazione del programma di attività, amministra i beni dell’associazione e dirige il personale. Il Direttore è nominato direttamente dal Presidente sentito il Consiglio e in collaborazione con il Comitato di Direzione, ove nominato, redige i rapporti periodici di attività da sottoporre all’approvazione del Consiglio. In mancanza della nomina del Direttore, le funzioni di questa figura sono assunte dal Vice-Presidente dell'associazione.
Il Tesoriere gestisce l’attività finanziaria, la contabilità e la cassa dell’associazione. Il Tesoriere è nominato direttamente dal Presidente sentito il Consiglio. Spetta al Tesoriere la redazione dei bilanci e risponde al Consiglio del loro rispetto e corretta esecuzione, prima che quest'ultimo proponga all'assemblea l'approvazione del bilancio.
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Art. 9 - Assemblea dei soci
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L'Assemblea dei soci è composta da tutti coloro che risultano regolarmente iscritti all'Associazione anteriormente alla data di convocazione.
1. All'assemblea dei soci spetta l'elezione del Consiglio ogni 4 anni - salva l'ipotesi di cui art. 6, comma III - secondo il seguente procedimento elettorale:
a) la convocazione dell'assemblea deve essere comunicata ai soci a mezzo delle pubblicazioni periodiche dell'associazione e con preferenza nella pubblicazione di ogni comunicazione sul sito internet dell'associazione che ha valore di pubblicità di ogni comunicazione sociale, con un preavviso minimo di 30 giorni e viene fissato un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle candidature;
b) le candidature devono avvenire per mezzo di liste composte ciascuna da un minimo di 4 ed un massimo di 6 candidati che devono essere presentate con l'indicazione del Presidente e del Vice-Presidente. Le elezioni si svolgono a mezzo di apposito regolamento per la procedura elettorale che viene approvato dall'associazione;
c) all'approvazione del bilancio annuale.
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Possono essere candidati coloro che:
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-sono soci dell’associazione da almeno 3 anni;
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-non hanno alcuna incompatibilità tale da arrecare danno all’associazione, come far parte di associazione che vanno in contrasto con il fine dell’associazione.
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Le modalità di voto vengono fissate da Presidente e Consiglio Direttivo almeno 2 mesi prima delle votazioni indette, con modalità che verranno comunicate ai propri associati a mezzo anche di pubblicità a del sito internet o, in alternativa, mailing list o sms; in particolare con preferenza nella pubblicazione di ogni comunicazione sul sito internet dell'associazione che ha valore di pubblicità di ogni comunicazione.
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Ai fini del corretto adempimento del capo -c-, si precisa come la convocazione degli iscritti debba avvenire almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale. La convocazione, ordinaria e straordinaria, per l'approvazione annuale del bilancio, nonché di altre attività, avviene nelle modalità di pubblicità previste dall'associazione e dallo statuto.
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Art. 10- Comitato di Direzione
II Comitato di Direzione è composto da tre membri. Il Comitato di Direzione è un organo facoltativo dell'associazione, nominato dal Consiglio. In mancanza è lo stesso Consiglio Direttivo che funge da Comitato di Direzione. Fanno parte di diritto del Comitato di Direzione, ove nominato, il Presidente a cui vanno aggiunti due membri eletti dai componenti il Consiglio. Il Comitato di Direzione dura in carica 4 anni. Il Presidente su suggerimento del Comitato di Direzione costituisce l'organo esecutivo dell'associazione, è responsabile della realizzazione del programma di attività approvato dal Consiglio e gli competono tutte le attribuzioni non riservate al Consiglio. Compete al Presidente su suggerimento del Comitato di Direzione, in particolare: 5 • nominare, su proposta del Presidente, le persone incaricate di assumere funzioni o svolgere attività di rappresentanza permanente dell'associazione in organismi a livello internazionale, nazionale o locale; • istituire uffici, servizi, gruppi di lavoro e altri organismi interni all'associazione utili alla realizzazione delle attività.
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Il Comitato di Direzione viene convocato almeno due volte all'anno con cadenza semestrale.
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NORME FINALI
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Art. 11- Riforma dello Statuto
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La riforma dello Statuto può essere promossa dal Consiglio o del 75% dei soci, che possono avanzarla con richiesta scritta indirizzata al Presidente, il quale deve porla all’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio. La riforma deve essere approvata con il voto favorevole dei 4/5 del Consiglio o essere sottoposta all'assemblea dei soci, che la deve approvare con la maggioranza dei 4/5 dei voti validamente espressi tra i presenti alla votazione.
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ART. 12 – Durata
L'Associazione non ha limite di durata.
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In caso di scioglimento il Consiglio, su proposta del Comitato di Direzione, saldati eventuali debiti, delibera la devoluzione dei beni del fondo comune ad Enti, Associazioni o Comitati aventi scopi analoghi o a fini no profit.
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Art. 13 - Norma di Costituzione ed Incarichi
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Alla Costituzione della Associazione “Difesa Consumatori e Contribuenti” sono presenti ...
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Art. 14 - Norma transitoria
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Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio sopra riconosciuto.
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Approvato dal Consiglio di Associazione “Difesa Consumatori e Contribuenti”
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