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Acquisti su e-bay: l'agenzia delle entrate ti spia.

Immagine del redattore: Difesa Consumatori e ContribuentiDifesa Consumatori e Contribuenti

Acquistare oggi articoli su piattaforme informatiche é diventato ormai usuale. Attenzione però agli acquisti e le vendite effettuati su tali portali. Il metodo di accertamento duttivo si sostanzia in una ricostruzione del reddito operata «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza» dell’Ufficio delle entrate o della Gdf con facoltà, per quest’ultimo, «di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti», utilizzando anche presunzioni “semplicissime”, ovvero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973. Stando all’ultimo deposito della Corte di Cassazione (Cfr., Cass. ordinanza n. 26987 del 22.10.2019), che inaugura un nuovo orientamento in materia, in caso di omessa tenuta delle scritture contabili, è legittimo anche l’accertamento induttivo fondato sui dati comunicati da eBay circa le aste cui il contribuente ha preso parte e le vendite effettuate, potendosi presumere che queste siano andate a buon fine per essere stati di volta in volta consegnati i beni, atteso che, nelle vendite on-line, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo. La vicenda trae origine da una verifica fiscale condotta dai militi verificatori della Guardia di Finanza nei confronti di un contribuente persona fisica. In particolare, nel processo verbale di constatazione, redatto a conclusione dell’attività d’indagine, venivano indicate le informazioni acquisite, tramite Ebay Europe Sarl, circa le aste cui il contribuente aveva preso parte e circa le vendite effettuate dal medesimonegli anni dal 2004 al 2009. Ad esso si presumeva sic et simpliciter l’esistenza di ricavi non dichiarati, recuperando a tassazione la maggiore Irpef, in quanto dette aste risultavano andate a buon fine, per essere stati di volta in volta consegnati i beni, tenendo conto del fatto che, nelle vendite on-line, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo. Tale vicenda finiva in Cassazione,la quale dava ragione all'ufficio delle entrate, motivando che in caso di omessa dichiarazione fiscale, l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria, quindi, secondo i Giudici di vertice, le informazioni fornite dalla Ebay Europe Sarl circa la chiusura delle aste on-line sul canale informatico eBay sono idonee a far ritenere come andate a buon fine le vendite effettuate, ovvero a presumere consegnati i beni oggetto d’asta, dal momento che in tali tipologie di vendite la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo. In definitiva, appare evidente come il contribuente che subisce un accertamento induttivo fondato sui dati comunicati da eBay abbia ben pochi spazi di difesa, gravando su di esso l’onere della prova contraria, che a seconda dei casi può consistere, ad esempio, nella vendita occasionale come privato, nel mancato incasso del pagamento, nella restituzione del bene contestato.

 
 
 

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