L'ipoteca non può essere iscritta sulla casa..
- Difesa Consumatori e Contribuenti
- 12 nov 2019
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Un tema tanto dibattuto, per tutti i professionisti giuridici, é la possibilità di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore. L’articolo 50 D.P.R. 602/1973 prevede che, se è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’Agente della riscossione è legittimato a procedere ad espropriazione forzata, osservando però alcune prescrizioni di legge; in tale ottica é previsto che se è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della riscossione è altresì legittimato ad iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente o dei coobbligati. In tal caso l'’iscrizione ipotecaria non costituiendo un attodell’espropriazione forzata, ma una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di pagamento anche nell'ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Tuttavia, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziariaprima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentalecomporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito dalla Carta dei diritti fondamentali della corte europea. Tale obbligo di comunicazione preventiva al contribuente della imminente iscrizione ipotecaria si fonda anche su un principio generale di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’atto.
In definitiva, detta comunicazione deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesadel contribuente a tutela dei propri interessi e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributariae dei relativi mezzi di realizzazione.
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